articolo 1

Denominazione, sede e patrimonio

1. È costituita, l’associazione denominata:

“ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LA DIFFUSIONE DEL DISAGIO GIOVANILE ODV”
brevemente detta anche
“A.I.D.D. – ODV”
ovvero
“AIDD – ODV”
(di seguito, l’“Associazione”)

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
L’eventuale modifica della denominazione sociale dovrà essere decisa dall’Assemblea degli associati (di seguito anche l’”Assemblea”).

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È inoltre possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell’Assemblea degli associati.

4. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di associati, privati, enti pubblici specificatamente destinati all’incremento del patrimonio.

articolo 2

Finalità, e ambito territoriale

1. L’Associazione non ha scopo di lucro, né direttamente né indirettamente

Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati dall’Associazione al fine di migliorarne l’efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L’Associazione persegue, nell’ambito della Regione Lombardia, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, e in particolare si propone di prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze (droga, alcol, bullismo, tabagismo, ludopatie ed altre tipologie di dipendenza) mediante l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione rivolte ai giovani, ai genitori, agli insegnanti, agli operatori sociali, finalizzate all’educazione e al benessere psicofisico e sociale delle nuove generazioni.

articolo 3

Attività di interesse generale e modalità per raggiungimento finalità

1. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
– lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo articolo 5;
– lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
– lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. In particolare l’Associazione si propone di realizzare:
– prevenzione primaria e secondaria delle dipendenze (droga, alcol, tabagismo, ludopatie, videogiochi ed altre);
– interventi nelle scuole ed in altre strutture per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo, cyberbullismo, violenza di genere ed altri mediante l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione rivolte a studenti, insegnanti, genitori ed operatori sociali;
– interventi informativi e formativi finalizzati all’educazione ed al benessere psicofisico e sociale delle nuove generazioni;
– organizzazione e gestione di itinerari pedagogici di approccio al problema delle dipendenze sviluppati nelle scuole da personale esperto;
– educazione ai valori del rispetto reciproco e del corretto vivere civile;
– trasmissione di valori e significati della vita, della pace e della risoluzione dei conflitti, del servizio, dell’etica nello stile di vita associativa quale patrimonio comune di tutti.

3. L’Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017.

4. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 4 e per il perseguimento delle finalità, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale degli associati persone fisiche degli associati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del Codice del Terzo Settore.

articolo 4

Attività diverse

1. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

articolo 5

Raccolta fondi

1. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

articolo 6

Ammissione

1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Possono aderire all’organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

3. Gli associati sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori.

3.1 Gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.
3.2 Gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo.
3.3 Gli associati onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
3.4 Gli associati sostenitori sono il Rotary Club, e il Lions Club ed altre associazioni o enti.

4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata dall’interessato al Consiglio direttivo. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il socio ha diritto di voto dal momento dell’iscrizione a libro degli associati e dal versamento della quota annuale.
In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare per iscritto la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

5. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

7. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

articolo 7

Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, non è rivalutabile e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega, eleggere gli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi;
b) di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento;
f) denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal Consiglio direttivo.

6. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

articolo 8

Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.

3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza dei suoi membri.

5. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere immediatamente comunicata al soggetto interessato il quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione, che dovrà pronunciarsi in modo definitivo nella prima convocazione utile

6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

articolo 9

Attività di volontariato

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario sia associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

3. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

articolo 10

Organi sociali

1. Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente e Vice presidente, ove eletto;
d) l’Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
e) il revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli Organi sociali e l’Organo di controllo hanno la durata di due esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l’Organo di controllo, i componenti degli Organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

articolo 11

Assemblea

1. L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente, ove nominato, e, in caso di sua assenza o impedimento, presieduta da persona appositamente designata dall’Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti.

4. Tutti i soci in regola con la quota annuale hanno diritto di intervento all’assemblea.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro Organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo

articolo 12

Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) discutere e approvare il programma di attività e il bilancio preventivo per l’anno successivo;
d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione delle attività svolte;
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) proporre e/o approvare le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione; in tal caso occorre la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione;
b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.

articolo 13

Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo.

3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, ed affissa nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

articolo 14

Validità dell’Assemblea e modalità di voto

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nell’apposito libro degli associati e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati iscritti nell’apposito libro degli associati.

6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un Verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

11. Nell’Assemblea – ordinaria e straordinaria – hanno diritto di interventi e di voto gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso.

articolo 15

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice presidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

5. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di due esercizi e possono essere rieletti.

6. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio direttivo, gli stessi vengono sostituiti dallo stesso Consiglio direttivo che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La nomina dei nuovi consiglieri viene ratificata dalla successiva Assemblea degli associati.
I nuovi membri rimarranno in carica fino a scadenza naturale del Consiglio direttivo.
Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, entro 30 (trenta) giorni viene convocata l’Assemblea degli associati affinché si provveda all’elezione dell’intero Consiglio direttivo.

7. Il Consiglieri che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo senza giustificazione è decaduto e si procede alla sua sostituzione.

articolo 16

Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, entro il mese di aprile*;
f) fissare l’ammontare della quota sociale annuale;
g) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario nonché la relazione di sull’attività svolta, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
j) deliberare in merito all’esclusione degli associati;
k) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
l) eleggere il Presidente e il Vice presidente o più Vice presidenti;
m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non associati;
n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
q) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
s) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
t) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
u) è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
v) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale

articolo 17

Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione, l’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

articolo 18

Il Presidente e il Vice presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica due esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente, ove nominato. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Il Vice presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica due esercizi e può essere rieletto. Esso svolge le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

5. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea degli associati, a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall’incarico il Vice presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione convocare l’Assemblea degli associati al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice presidente rappresenta legalmente l’Associazione limitandosi allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione.

articolo 19

Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

articolo 20

Organo di controllo e revisione legale

1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L’Organo di controllo dura in carica per due esercizi e può essere rieletto.

4. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

5. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L’Assemblea, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro; il revisore legale può coincidere con l’Organo di controllo qualora almeno un componente effettivo dell’Organo di controllo interno sia anche iscritto registro dei revisori legali. Il revisore legale dei conti dura in carica 2 (due) esercizi e può essere rieletto. Il revisione legale dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il revisione legale dei conti ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto. L’attività del revisione legale dei conti deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

articolo 21

Libri sociali

1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato
f) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), f) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alle lettere d) ed e) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

articolo 22

Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate:

a) quote sociali
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi della lettera c) del primo comma art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

2. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione si provvederà con le contribuzioni degli associati, e con i proventi delle attività associative.

3. È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione delle attività fra gli associati, collaboratori, dipendenti, componenti gli organi associativi, anche dopo lo scioglimento del vincolo associativo e a terzi. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell’Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

4. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del Decreto Legislativo n. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’Organo di controllo, ove nominato, deve senza indugio convocare l’assemblea per deliberare.

articolo 23

Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo ha la responsabilità della gestione delle scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

articolo 24

Esercizio sociale e Bilancio

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo è predisposto ai sensi degli art. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017 dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

articolo 25

Divieto di distribuzione degli utili

1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

articolo 26

Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L’Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

articolo 27

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

articolo 28

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

2. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Le clausole previste nel presente statuto non compatibili con il Decreto Legislativo 117/2017 cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all’art. 104 comma 2 dello stesso decreto.

Milano, 28 (ventotto) ottobre 2019 (duemiladiciannove)